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STATUTO SOCIALE

Denominazione, sede,durata, scopo e attività
Costituzione, diritti e doveri

 

Articolo 1. Denominazione sede

La Consulta Ligure delle Associazioni per la cultura, le arti, le tradizioni e la difesa dell’ambiente, già costituita a Genova con atto a rogito Notaio Achille Poli di Genova il 24 novembre 1973 dalle Associazioni “A Campanassa”, “Campanin Russu” “A Compagna” “Cumpagnia di Vintimigliusi” “Famija Sanremasca” “Vecchia Alassio” “Vecchia Laigueglia”, ora ricostituita quale Organizzazione di Volontariato ai sensi della Legge 266/91 per la tutela e lo studio della storia, il recupero ligustico delle tradizioni, della cultura, della lingua, unitamente alla conservazione delle bellezze naturali e del patrimonio artistico, tutelando gli interessi della Liguria al di fuori di ogni fede religiosa e politica.

Essa ha la Sede legale a Savona in Corso Tardy e Benech 1/12

La Consulta Ligure non ha fini di lucro.

 

Articolo 2. Durata

La Consulta Ligure è costituita a tempo indeterminato

 

Articolo 3. Scopo e attività

La Consulta Ligure persegue e promuove finalità socio-culturali.

In particolare, opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo nelle seguenti aree di intervento:

La Consulta Ligure attiva incontri presso le Autorità governative, regionali e locali, mirate al raggiungimento degli scopi. Promuove altresì manifestazioni ed altre iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi statutari.

Per perseguire gli scopi sopraindicati, realizza, tra l’altro, pubblicazioni varie come il “Vocabolario delle parlate liguri”, “Dizionario biografico dei liguri”; organizza convegni sull’ambiente e sul teatro dialettale, concorsi per testi teatrali nella lingua locale. Promuove incontri nelle scuole dell’obbligo e nelle circoscrizioni cittadine. Sostiene, col patrocinio, rassegne teatrali, musicali e di varia natura inerenti agli scopi statutari.

 

Articolo 4. I Soci

Il numero dei Soci è illimitato e ne possono far parte tutte le Associazioni liguri aventi gli scopi di cui all’articolo 1, con sede in Liguria o altrove.

La domanda scritta accompagnata da copia dell’atto costitutivo e dallo statuto deve essere approvata da almeno due terzi dei votanti.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’ organizzazione.

Il presente Statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale della Consulta Ligure.

Tutte le prestazioni fornite dalle Associazioni aderenti sono a titolo gratuito.

 

Articolo 5. I diritti dei Soci

Le Associazioni partecipano a pieno titolo alla vita della Consulta Ligure e contribuiscono a determinare le scelte e gli orientamenti.

Riuniti in Consiglio, le Associazioni hanno diritto di voto:

 

Articolo 6. I doveri dei Soci

È dovere delle Associazioni:

 

Articolo 7. Recesso dei Soci

Ogni Associazione aderente può rescindere il proprio rapporto con la Consulta Ligure in ogni momento, presentando lettera motivata di recesso al Presidente che ne comunicherà alla Giunta per una deliberazione definitiva.

 

Articolo 8. Esclusione del Socio

Sono passibili di esclusione dalla Consulta Ligure quelle Associazioni che, nonostante ripetuti solleciti, facciano registrare assenze dal Consiglio non giustificate per più di tre riunioni consecutive.
Lo stesso dicasi di quelle Associazioni il cui comportamento associativo contrasti in forma grave con le finalità della Consulta Ligure.

 

Articolo 9. Organi sociali

Tutte le cariche sono gratuite

 

Articolo 10. Il Consiglio

Organo deliberante della Consulta Ligure è il Consiglio, formato da tanti membri quante sono le Associazioni aderenti, in regola con le quote annuali e a ciò designati dalle singole Associazioni.

Il Consiglio nomina il Presidente della Consulta Ligure, il Sovrintendente Culturale, la Giunta esecutiva, il Collegio dei Revisori dei Conti, dei Probiviri, l’Addetto Stampa, approva i rendiconti morali, finanziari e il bilancio preventivo.
Su proposta del Presidente della Consulta Ligure, nomina due Vice Presidenti, di cui uno vicario, nonché il Segretario Generale ed il Tesoriere.

Spetta inoltre al Consiglio:

Le riunioni del Consiglio si terranno ad intervalli bimestrali/trimestrali, che saranno stabiliti dalla Giunta o a richiesta di una o più Associazioni, di norma nelle sedi delle varie Associazioni stesse raggruppate per omogeneità territoriale.

 

Articolo 11. Il Presidente

Il Presidente della Consulta Ligure, cui spetta di convocare e presiedere la Giunta, ha la rappresentanza legale presso le autorità regionali, nazionali, nei confronti dei terzi e in giudizio; in caso di sua assenza o di impedimento, la rappresentanza spetta ai Vice Presidenti (con priorità al vicario). La firma del o dei Vice Presidenti fa prova dell’assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente della Consulta Ligure compie tutti gli atti giuridici che impegnano la Consulta Ligure.

Convoca il Consiglio.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo.

Nel caso venisse in discussione la revoca del Presidente o le eventuali sue dimissioni scritte, la decisione dovrà essere sottoposta al Consiglio attraverso una convocazione di carattere straordinaria.

 

Articolo 12. I Vice Presidenti

Vice Presidenti, di cui uno vicario, sostituiscono il presidente in caso d'impedimento e assenza del medesimo, nonché svolgono ogni altra funzione su delega del presidente.

 

Articolo 13. La Giunta

Organo esecutivo della Consulta Ligure è la Giunta formata da sei rappresentanti delle Associazioni e dal Sovrintendente Generale.

 

Articolo 14. Il Collegio dei Revisori

Il Consiglio nomina un Collegio di Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio nomina al proprio interno un presidente; ha il compito di verificare il corretto utilizzo delle risorse economiche e la corretta tenuta delle scritture contabili.

Redige una relazione annuale di accompagnamento ai rendiconti da presentare al Consiglio.

Dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

 

Articolo 15. Il Collegio dei Probviri

Il Consiglio nomina un Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio nomina al proprio interno un presidente; ha il compito di dirimere eventuali vertenze e procedere all’esame dei giudizi ad eventuali violazioni da parte di Associazioni delle regole di comportamento di cui agli articoli 6, 7 e 8.

Il Collegio dei Probiviri giudica secondo equità, senza formalità di procedure.

Il Collegio dei Probiviri è un organismo super partes.

Dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I probviri, senza diritto di voto, possono essere invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 16. Emolumenti e rimborso spese

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive, preventivamente autorizzate, sostenute e documentate per lo svolgimento dei compiti assegnati.

 

Articolo 17. Risorse economiche

Le risorse economiche della Consulta Ligure provengono da:

 

Articolo 18. Scioglimento

L’eventuale scioglimento della Consulta Ligure è deliberato, in apposita assemblea straordinaria, dal Consiglio che determinerà le modalità a favore dei beni residui da destinare ad altre organizzazioni di volontariato operanti nel settore.

 

Articolo 19. Esercizio Sociale

L’esercizio sociale della Consulta Ligure ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Deve essere redatto il bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi e/o lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione da parte delle Associazioni aderenti.

 

Articolo 20. Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme costituzionali e ai princìpi dell’ordinamento giuridico vigente.

 

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