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consulta ligure delle associazioni per la cultura, le arti, le tradizioni e la difesa dell' ambiente |
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| Fræ eimo e n'o saveimo: se semmo incontræ, se semmo capii | |
REGOLAMENTO
Articolo 1. Contenuto
Il presente Regolamento detta le norme d’attuazione dello Statuto della Consulta Ligure.
Articolo 2. Le Associazioni
Fanno parte della Consulta Ligure quelle Associazioni che hanno
come tema ed obiettivo statutario la protezione della cultura locale e la difesa
del patrimonio storico.
Le Associazioni, libere e indipendenti, nella loro attività cittadina o
comprensoriale, si consorziano in rapporto a problemi d’ordine generale ed a
scelte di carattere regionale che, per essere affrontate con serietà, richiedono
una struttura più complessa e coordinata.
I rapporti interni sono improntati ai più chiari principi democratici.
Articolo 3. Uso della lingua locale
È raccomandato al Consiglio e alla Giunta l’uso della parlata locale in tutte le riunioni, per mantenerne vivo il valore.
Articolo 4. Lo stemma
Lo stemma è raffigurato da quattro bande azzurre in campo bianco,
con la scritta in nero “Consulta Ligure”.
Le bande ondate di azzurro significano il cielo e il mare della Liguria.
Sono quattro e rappresentano le province di Imperia, Savona, Genova e La Spezia.
In araldica, le fasce sono anche simbolo del saper navigare negli affari e nella vita.
Articolo 5. Uso del Medaglione
I componenti la Giunta sono invitati a fregiarsi del medaglione a collare in occasione delle partecipazioni ufficiali a pubbliche manifestazioni.
Articolo 6. I Soci
Le Associazioni, protagoniste attive e vive della Consulta Ligure,
s’impegnano con estrema concretezza al raggiungimento dei programmi mirati al
recupero della cultura nativa, allo sviluppo e alla difesa del patrimonio
regionale, sia esso di carattere linguistico, folcloristico, storico, ambientale,
naturalistico, archeologico e artistico.
Far parte della Consulta Ligure significa accettare e condividere un percorso
operativo collegialmente ben definito, partecipando alle riunioni periodiche.
Ciascuna Associazione deve fornire per iscritto il nominativo del proprio delegato che,
con pieni poteri, rappresenta l’Associazione in seno al Consiglio.
Le Associazioni sono tenute a corrispondere la quota associativa entro l’anno
solare.
Articolo 7. I nuovi Soci
Per l’iscrizione di nuovi Soci vanno assunte le opportune
informazioni da parte della Giunta e, sentito il parere delle Associazioni già
iscritte ed operanti nella stessa area comprensoriale, spetta al Consiglio
l’approvazione.
Ogni nuova istanza deve essere accompagnata da:
La domanda di ammissione può essere presentata in qualunque momento
dell’anno sociale.
L’accettazione della domanda di ammissione sarà comunicata per iscritto in nome
del Presidente della Consulta Ligure al legale rappresentante dell’Associazione
interessata entro 15 giorni dalla data della delibera assembleare. Il socio
esercita il diritto di voto dal momento dell’approvazione e del versamento della
quota associativa dell’anno in corso.
Nel caso in cui la domanda di ammissione alla Consulta Ligure non sia accolta dal
Consiglio, il Presidente della Consulta Ligure ne deve dare comunicazione scritta
e motivata al legale rappresentante dell’associazione interessata entro 15 giorni
dalla data della delibera assembleare.
Articolo 8. Esclusione dei Soci
Le decisioni in merito, sentito il parere del Collegio dei Probiviri
sono demandate al voto segreto del Consiglio, previo inserimento all’ordine del
giorno della riunione, di almeno 2/3 dei votanti.
La decisione sarà comunicata all’Associazione a mezzo lettera raccomandata.
L’Associazione esclusa può ricorrere al Collegio dei probiviri. In caso di ricorso
l’efficacia della delibera rimane sospesa fino alla decisione del Collegio.
Il mancato ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione di cui sopra comporta
l’accettazione della delibera.
Articolo 9. Il Consiglio
Lo statuto Sociale assegna al Consiglio il compito di discutere e
deliberare i piani a breve, medio e lungo termine ovvero gli obiettivi proposti
dal Presidente e dalla Giunta.
È convocato dal Presidente della Consulta Ligure con avviso scritto, l’indicazione
del giorno, ora e luogo dove si terrà la riunione sia in prima che in seconda
convocazione, nonché gli argomenti costituenti l’ordine del giorno.
L’avviso scritto è comunicato alle Associazioni per posta o mediante servizio di
fax o e-mail almeno 15 giorni prima del Consiglio.
Sarà ammessa una sola delega per ogni associazione presente.
Saranno valide le decisioni prese a maggioranza, semplice o per delega,
attraverso singola alzata di mano. Le dichiarazioni di voto dovranno essere
precedute dal nome del delegato dell’Associazione.
Le riunioni periodiche saranno presiedute dal presidente dell’Associazione
ospitante, che si terranno prevalentemente la domenica mattina.
Articolo 10. La Giunta
La Giunta cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio.
La giunta è presieduta e convocata dal Presidente della Consulta Ligure e delibera
a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
La giunta, attraverso commissioni nominate ad hoc, provvede:
La giunta si riunisce di norma una volta ogni due mesi e tutte le volte che il Presidente della Consulta Ligure ne ravvisi la necessità.
Articolo 11. Deliberazioni
L ’assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze
di cui agli art.5 e 6 dello Statuto.
Il voto viene espresso in maniera palese, salvo i casi in cui l’assemblea decida
di procedere a scrutinio segreto o per appello nominale.
Articolo 12. Le Commissioni
Ogni singola commissione sarà presieduta da un componente la Giunta,
nominato dal Presidente della Consulta Ligure, con il compito di condurre i
lavori deliberati dal Consiglio ed assegnati dalla Giunta.
Ogni commissione pianifica un programma operativo comprensivo di:
Ogni commissione deve tenere informata la Giunta sullo stato di
avanzamento dei progetti.
Ogni commissione può avvalersi di collaborazioni da reperire anche al di fuori
della Giunta.
Articolo 13. Rinnovo delle cariche
Prima della scadenza del mandato, il Presidente della Consulta Ligure convoca il Consiglio per deliberare sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno e sulle seguenti competenze:
Le votazioni per il rinnovo delle cariche avverranno a scrutinio
palese.
Le candidature potranno essere inoltrate, preferibilmente 30 giorni prima della
scadenza del mandato, al Presidente uscente per un’adeguata preparazione
operativa.
Articolo 14. Riunioni straordinarie
E’ convocata dal Presidente della Consulta Ligure per deliberare le
modifiche dello Statuto e/o del Regolamento e per gravi circostanze.
Può inoltre essere convocata:
La riunione straordinaria può essere convocata nella stessa data e sede dell’Assemblea Ordinaria.
Articolo 15. Le riunioni del Consiglio
Le riunioni del Consiglio sono itineranti e, con criterio di rotazione, sono ospitate dalle Associazioni aderenti alla Consulta Ligure.
Articolo 16. Il Segretario generale
Al Segretario generale spetta il compito di mantenere i contatti con le varie Associazioni, redigere e trasmettere i verbali e le convocazioni, tenere la corrispondenza ed il protocollo.
Articolo 17. Il Tesoriere
Al Tesoriere spetta tenere la contabilità, dare resoconti,
predisporre rendiconti e bilanci consuntivi e preventivi, accompagnati da una
relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto disposto
dall'articolo 15 dello Statuto, da presentare al Consiglio per la loro
approvazione.
Qualsiasi movimento di cassa deve essere accompagnato da specifica documentazione
(pezze d’appoggio, autocertificazioni e quant’altro).
Articolo 18. Bilancio consuntivo e preventivo
Copia del bilancio consuntivo e quello preventivo, approvato dal
Consiglio, sarà inoltrato all’Ufficio competente della Regione entro il 30 giugno
di ogni anno.
I due documenti dovranno essere accompagnati anche da una relazione relativa alla
pianificazione dei programmi futuri.
26 giugno 2006